Quando l'impianto fotovoltaico aumenta la rendita catastale dell’immobile

- 03 marzo 2014

Nuove leggi sull’impianto fotovoltaico

Accatastamento obbligatorio per impianti che superano i 3 kW poiché aumentano la rendita catastale dell’immobile. Questo è quello che è stato stabilito dall’agenzia dell’entrate mediante una circolare del 19 dicembre 2013. L’impianto fotovoltaico che è stato realizzato per produrre energia pulita e ridurre in parte i costi ammortizzando la spesa iniziale in anni, diviene ora tassabile e qualificabile come appendice dell’abitazione, aumentando così la rendita catastale, implementando il calcolo delle tasse sulla casa, come Iuc, Tari, Tasi e Imu. Esenti da questa dichiarazione solo gli impianti fotovoltaici minori, quelli inferiori ai 3 kW: la legge inoltre è retroattiva per tutti gli impianti realizzati nel 2013 e comporta l’intervento di un tecnico specializzato per il ricalcolo della rendita catastale. 

I criteri di riferimento per l’impianto fotovoltaico

Il criterio di riferimento per qualificare un impianto fotovoltaico è la potenza dello stesso, che darà modo di stabilire se da qualificarsi come parte di immobile da accatastare o meno. Quando la potenza dell’impianto è pari o superiore ai 3 kW l’impianto in questione deve essere accatastato. Al di sotto della potenza prestabilita lì impianto si considera di modesta entità per cui l’Agenzia delle Entrate non ritiene necessario l’accatastamento. Esenti dall’accatastamento anche gli impianti installati al suolo nel caso in cui il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento è inferiore ai 150 metri cubi. Inoltre, nel caso in cui l’impianto dovesse implementare la redditività ordinaria dello stesso immobile del 15% o più, la rendita del fabbricato necessiterà un calcolo che tenga presente l’impianto stesso, con obbligo di accatastamento. Prima foto: fotovoltaico Conergy

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