Normative di riferimento e regole sugli ascensori del condominio

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- 02 ottobre 2020

Quando è d’obbligo installare un ascensore in un condominio

Fino a qualche tempo fa l’installazione di un ascensore nel condominio non era in alcun caso obbligatoria; si trattava di un lusso, non si considerava la necessità. Con il D.M. 236/89 la situazione è cambiata, perché è diventata obbligatoria la presenza dell’ascensore negli edifici con oltre 3 livelli, compresi interrati e porticati.

Non ci sono doveri, quindi, per i palazzi fino a 3 piani, ma di contro la norma stabilisce che il lavoro in questione debba essere comunque possibile. In altre parole, occorre che ci sia la facoltà di intervenire in un secondo momento.

Fin qua, abbiamo illustrato la normativa vigente. Un ruolo tutt’altro che secondario, tuttavia, spetta al buon senso. L’ascensore risulta fondamentale anche negli immobili con 2 o 3 piani, soprattutto nel caso in cui fra i proprietari dei vari appartamenti figurino disabili, persone anziane, bambini piccoli e genitori alle prese col passeggino. Non tutti possono affrontare le rampe di scale. Ci sono anche da considerare determinate situazioni temporanee, e pensiamo per esempio a chi ha una gamba ingessata, è costretto a usare una stampella o ha altri problemi di salute.

Come funziona la suddivisione delle spese

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1124 del Codice Civile, le spese relative alla manutenzione e all’eventuale sostituzione dell’ascensore condominiale devono essere divise fra i proprietari delle unità immobiliari a cui quest'ultimo serve, “per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.

Doveroso specificare che si considerano “piani” anche le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, nei casi in cui non siano di proprietà comune.

E se l’ascensore viene installato ex novo? In tal caso la normativa di riferimento è l’articolo 1123 del Codice Civile, in base alla quale la suddivisione delle spese deve basarsi sulla tabella millesimale, ovvero sul valore - espresso in millesimi – della proprietà di ciascun condomino.

Ascensore interno o esterno all’edificio?

Si sa: in genere l’ascensore viene installato all’interno dell’edificio. Ed è questa la soluzione da preferire, per una questione di praticità e anche di estetica. Ci sono casi, però, in cui lo stabile è caratterizzato da spazi molto ridotti, che non possono accogliere l’ingombro di un elevatore interno.

Oppure succede, anche se è un’eventualità piuttosto rara, che particolari esigenze architettoniche non permettano di effettuare l’opera in questione.

La soluzione è l’ascensore esterno. Che in Italia è ancora poco diffuso, ma di sicuro lo è di più rispetto a un decennio fa. Una volta appurato che non ci siano vincoli paesaggistici né impedimenti strutturali, si può scegliere fra differenti tipologie. Gli ascensori esterni con cabina in muratura, per esempio, possono essere la soluzione migliore per gli i palazzi con rivestimento in intonaco, non moderni ma nemmeno troppo datati.

Le cabine realizzate in materiale trasparente (per esempio il cristallo), invece, sono più adatte a strutture caratterizzate da un design contemporaneo e sono anche panoramiche, fattore da non sottovalutare.

Detrazioni per l’installazione di un nuovo ascensore

I contribuenti che decidono di procedere con l’installazione di un nuovo ascensore condominiale possono usufruire di una detrazione Irpef pari al 50 per cento, per una spesa massima di 96.000 euro. Il rimborso viene diviso in dieci rate annuali di eguale importo.

Per fare un esempio, quindi, se si spendono 20.000 euro si ha diritto a uno sgravio corrispondente alla metà, cioè 10.000 euro. Di conseguenza, ogni anno per dieci anni si pagheranno 1.000 euro in meno di tasse. La detrazione fiscale viene divisa, anche in questo caso, in base ai millesimi.

Fondamentale, però, è che il pagamento della fornitura e dell’installazione dell’ascensore avvenga tramite bonifico parlante con la seguente dicitura: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall'articolo 16-bis del Dpr 917/1986”. Se non si procede in tal senso, la richiesta di rimborso sicuramente non sarà accolta.

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