- 26 giugno 2020

Che cos'è la Normativa F-Gas

Nel gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati a effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.

Devono iscriversi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (gestito dalle Camere di commercio) le persone e le imprese che si occupano di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

La certificazione F-Gas è quindi un documento obbligatorio che garantisce elevati standard operativi, massima professionalità, un elevato grado di sicurezza e di conseguenza una maggiore soddisfazione da parte dei clienti.

Fra le apparecchiature in questione figurano anche i climatizzatori e le pompe di calore. L’installazione deve perciò essere affidata a professionisti minuti di patentino F-Gas. In questa guida troverai tutte le informazioni più utili sull’argomento.

Novità per le certificazioni F-Gas

Un’importante novità relativa alla certificazione F-Gas è la registrazione telematica. I refrigeranti devono essere tracciati, di conseguenza possono essere venduti soltanto a imprese certificate e la vendita stessa, così come l’installazione, il controllo delle perdite e gli interventi di riparazione, devono essere registrati dall’impresa sulla Banca Dati F-Gas.

Ricordiamo che chiunque può controllare la registrazione dell’apparecchio, le verifiche e gli eventuali lavori di riparazione.

Il Decreto Cura Italia, emanato dal Governo italiano per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, contiene aspetti applicativi riguardanti anche la disciplina F-Gas. In particolare, i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Cade l'obbligo di controlli annuali per i gas più ecologici

Se si deve far installare un climatizzatore, è importante verificare che il tecnico possieda i necessari requisiti tecnici, cioè la certificazione F-gas; a tal fine è sufficiente consultare la Banca Dati gas fluorati, che è accessibile a tutti, compresi gli utenti finali, e contiene i nominativi delle imprese e degli operatori certificati.

La normativa F-Gas, ormai è chiaro, riguarda direttamente i gas fluorurati a affetto serra. I condizionatori e le pompe di calore funzionano tramite i gas refrigeranti e devono essere controllati una volta all’anno per accertarsi che non ci siano perdite; le conseguenti immissioni nell’atmosfera risulterebbero molto dannose per l’ambiente.

Se però un determinato apparecchio è alimentato da un gas ecologico, tale obbligo cade. Per essere più precisi, nel caso del gas R410A bisogna effettuare il controllo annuale delle perdite solo se il contenuto l’obbligo di refrigerante supera i 2,4 kg: si tratta di apparecchi multisplit con più di 3 attacchi.

Se invece l’elettrodomestico funziona grazie all’R32, l’obbligo scatta oltre i 7 Kg; questo significa che praticamente tutti quelli a uso residenziale sono esenti.

Le violazioni e le sanzioni

Le imprese e le persone fisiche che possiedono la certificazione F-Gas ma non inseriscono nella Banca Dati tutte le informazioni richieste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.

Chi invece opera senza patentino rischia una multa che può variare dai 10.000 euro ai 100.000 euro. E ancora, le imprese che commissionano le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio a un’impresa sprovvista del certificato F-Gas sono punite con una sanzione da 10.000 euro a 100.000 euro.

I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale potrebbero ritrovarsi a pagare fra i 150 e i 1.000 euro. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati, senza acquisire la dichiarazione dell’utilizzatore finale, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro.