Maggior personalità con gli ascensori esterni

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- 19 settembre 2016

Ascensore esterno

L’ascensore esterno non è unicamente il “mezzo di trasporto” di un palazzo o di un edificio, ma conferisce un tocco di personalità e di unicità all’intera struttura, enfatizzando positivamente l'ambiente in cui viene inserito. Il vetro trasparente, solitamente sempre presente in questo tipo di ascensore, sviluppa giochi di luce i quali, unitamente ai materiali, alle finiture più o meno sofisticate e alle morfologie, movimentano e arricchiscono la facciata dell'immobile, valorizzandolo.
Il castelletto è solitamente prodotto in ottemperanza alla normativa NTC 2008 (normativa antisismica) con attestato di denuncia dell'attività di centro di trasformazione rilasciato dal Ministero delle attività produttive. L’ascensore esterno è spesso denominato “panoramico” e sovente ha una struttura portante in cristallo. Nella foto, ascensore esterno O.R.M.A.M.

Ascensori esterni prezzi

Per quanto riguarda gli ascensori esterni, i prezzi sono determinabili solo dopo un'accurata supervisione ambientale. I produttori più seri e rinomati solitamente richiedono che il loro consulente tecnico possa visionare il cantiere, in modo da fornire un prezzo finale preciso, consigliando sempre al committente la soluzione migliore per posizionare nell’edificio un ascensore esterno che risponda a qualsiasi necessità, integrandosi alla perfezione nel contesto. 
Corretta è la richiesta di un acconto in caso di ordine, poiché gli ascensori esterni sono quasi tutti personalizzati. Molto vario è comunque il range di prezzo: tutto dipende, chiaramente, dalle dimensioni e dal tipo di edificio, dalle finiture, dai materiali e dalle forme che si desiderano utilizzare: maggiore è la personalizzazione, maggiore è il costo.

Ascensori esterni per disabili

Obiettivo primario degli ascensori esterni per disabili è l’abbattimento delle barriere architettoniche. La legislazione vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche prevede l’obbligo d’installare ascensori, sia esterni che interni in caso di costruzioni con oltre tre piani fuori terra. Gli elevatori devono assicurare la massima facilità di movimento e trasporto. In caso di edifici nuovi a uso residenziale, le dimensioni minime previste dalla legge per le cabine per disabili sono pari a 130 cm di profondità per 95 cm di larghezza. Se l’intervento d’installazione di un ascensore per disabili riguarda l’adeguamento di un edificio preesistente, le misure standard saranno un po’ inferiori a quelle indicate: 120 cm di profondità per 80 cm di larghezza, luce netta di 75 cm e spazio minimo antistante la cabina di 140x140 cm. Nella foto, un ascensore per disabili di Boccato Ascensori

Installazione ascensori esterni

Per strutture all'interno delle quali l'installazione di un ascensore risulta impossibile per questioni di spazio, la soluzione è rappresentata dall’installazione di ascensori esterni posizionati sulle pareti dell'edificio stesso. Come già accennato, si tratta di un genere di ascensore realizzato sovente con soluzioni estetiche particolarmente suggestive, a partire dalla finestratura in vetro-cristallo tipica dell'elevatore panoramico. La scelta dell'ascensore esterno talvolta dipende dalle proprie preferenze estetico-architettoniche. Da un punto di vista tecnico, gli ascensori esterni sono impianti che scorrono all'interno di castelletti metallici realizzati in carpenteria al taglio laser e verniciati a polveri epossidiche e con lastre di cristallo. Il dimensionamento degli ingombri sia per l'impianto che per il castelletto si può sviluppare in base agli spazi a disposizione del cliente oppure seguendo le normative in materia di barriere architettoniche; quindi si tratta in gran parte di soluzioni realizzate su misura. In foto, un ascensore esterno di G.T.A. ascensori

Ascensori esterni distanza fra edifici

La maggior parte degli edifici di vecchia costruzione è priva di ascensore. Ciò significa che presenta barriere architettoniche, le quali però devono essere superate. Per agevolare la costruzione di un ascensore nei palazzi in cui risiedono portatori di handicap (ma anche, per esempio, persone anziane) è stato stabilito (dall’articolo 78 del DPR 380 del 2001) che l’assemblea del condominio possa dare il via con una maggioranza semplice. Può capitare, tuttavia, che dal punto di vista tecnico non sia possibile realizzare un ascensore interno. L’unica soluzione, in casi simili, coincide con l’installazione di un ascensore esterno alla volumetria del fabbricato. E a questo punto si pone un interrogativo: devono essere rispettate le norme sulle distanze minime fra le costruzioni, regolate dal Codice civile, oppure no? Con la sentenza n. 6253 del 5 dicembre 2012 il Consiglio di Stato ha stabilito che l’ascensore esterno non può qualificarsi come “costruzione” sottoposta al relativo regime giuridico delle distanze legali, poiché l'impianto in questione (come quelli delle condotte idriche e termiche dell'edificio principale) rientra fra i volumi tecnici o impianti tecnologici strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell'immobile. Il Consiglio di Stato si è pronunciato su appello proposto avverso sentenza del TAR Abruzzo - Pescara (sez. I, sentenza 24 febbraio 2012, n. 87) con riferimento a un'ipotesi di diniego di permesso di costruire un ascensore esterno a un fabbricato finalizzato all'abbattimento di barriere architettoniche. Hanno fatto cioè ricorso alcuni condomini portatori di handicap che si erano visti bocciare dal Comune la loro domanda relativa al permesso di costruire un impianto di ascensore all’esterno dell’edificio in cui abitavano. Il Consiglio di Stato ha dato quindi ragione a loro. Di conseguenza l’ascensore esterno può essere costruito senza rispettare le distanze minime tra costruzioni previste dall’articolo 873 del Codice Civile. In foto un ascensore esterno realizzato da Suite Lift.

Ascensori sicurezza

Alla fine di giugno 2016 il Consiglio dei ministri ha approvato in prima istanza il Dpr ascensori; si è persa, però, una delle parti più importanti del testo in entrata, cioè quella relativa all’adeguamento obbligatorio alle norme di sicurezza contenute nella Raccomandazione Ue del 1995. Non è una bella notizia, anzi. Basti pensare che proprio l’Italia è la nazione europea con il parco ascensori più numeroso e con la quota più elevata di impianti vecchi; al contempo è l’unica a non aver ancora recepito le suddette norme. Negli ultimi anni si è registrato un aumento crescente delle cause civili per risarcimento danni legate alla vetustà degli impianti: la prima causa di incidente è l’inciampo nel gradino che si forma tra pavimento dell’ascensore e piano di sbarco, pensate un po’. Tornando al Dpr ascensori, sono rimaste le altre disposizioni (per le quali il nostro Paese addirittura rischiava la procedura d’infrazione) previste dalla direttiva 2014/33/Ue. L’ambito di applicazione della direttiva si estende agli ascensori intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un Paese terzo. In foto un ascensore esterno realizzato da Gea Studio.

Ascensori esterni normativa

Le nuove norme del Dpr ascensori riguardano sia gli ascensori esterni che quelli interni agli edifici. Sono previsti una serie di obblighi per fabbricanti, distributori e importatori. I ministeri di Sviluppo e Lavoro esercitano una valutazione di sicurezza su impianti e componenti e possono chiedere che gli operatori economici intervengano e, al limite, li ritirino dal mercato. E’ inoltre tornato in vigore il Certificato di abilitazione rilasciato dalle prefetture ai manutentori dopo una prova teorico-pratica. Si fa presente che le norme non approvate prevedevano una serie di controlli (come quelli sulla precisione di fermata e livellamento tra cabina e piano) che avrebbero condotto all’imposizione di interventi mirati se non superati. Attualmente invece gli interventi possono solo essere suggeriti dai manutentori, mentre i proprietari sono liberi di scegliere se eseguirli o meno, fatta eccezione per le responsabilità derivanti da eventuali incidenti. Gli unici obblighi restano quelli relativi alle norme in vigore all’epoca di installazione. Il provvedimento è passato all’esame delle commissioni Industria di Camera e Senato per il parere obbligatorio (ma non vincolante). In foto un progetto di Syncronia.

Ascensori esterni agevolazioni

E' possibile fruire della detrazione Irpef accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia, ordinariamente pari al 36% (portata al 50% per il periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2015). Rientrano tra queste spese quelle sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti quindi anche la costruzione di ascensori esterni. Si fa però presente che la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19%, pertanto, spetta soltanto sulla eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione per lavori di ristrutturazione. Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria. In foto un ascensore esterno di Irtam Ascensori.

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