- 18 settembre 2014

Assicurazione condominiale

L’assicurazione condominio è un contratto che viene stipulato dall’amministratore di un condominio, per coprire eventuali danni accidentali o guasti avvenuti all’interno di un condominio (ovvero singoli appartamenti e zone comuni) ed eventuali danni arrecati a terzi o ad altre strutture vicine. Questo tipo di polizza assicurativa, chiamata Polizza Globale Fabbricati, ci tutela nel caso in cui avvenga ad esempio una rottura di una tubatura dell’impianto idrico, con conseguente spargimento di acqua, e necessità di riverniciatura dei muri; ma l’assicurazione del condominio è utile anche nel caso in cui un passante inciampi nei gradini posti alla base del condominio. Chiaramente non esiste un’unica tipologia di Polizza Globale Fabbricati, in quanto questa dicitura indica soltanto che il contratto copre più appartamenti e zone comuni; per questo motivo ogni assicurazione presenta diversi tipi di contratti, a seconda delle esigenze dei clienti.

Assicurazione condominio obbligatoria

L’assicurazione condominio deve essere stipulata dall’amministratore condominiale; in Italia non esiste una norma che obbliga l’amministratore a stipulare un contratto di assicurazione, e volendo ogni condomino può stipulare un contratto singolo che copre il suo singolo appartamento. L’assicurazione condominiale diventa obbligatoria quando il regolamento condominiale riporta questa norma, anche se l’assemblea condominiale si trova contraria; tale assicurazione deve essere stipulata anche se i proprietari del 50% +1 dello stabile intendono stipulare tale tipo di contratto. In sede di assemblea è anche doveroso discutere del tipo di assicurazione da stipulare, e da che tipo di danni coprire, perché le polizze disponibili sono tante e di tipo vario. L’amministratore del condominio è tenuto a sottoscrivere la polizza del tipo richiesto dai proprietari del 50% +1 dello stabile; mentre il premio annuale verrà corrisposto da tutti i condomini, adeguatamente suddiviso secondo i millesimi di proprietà.

Tipologie di assicurazione per la casa

La Polizza Globale Fabbricati in genere prevede due differenti sezioni, ovvero danni dovuti a incendio e altri danni diretti ai beni, e la polizza di responsabilità civile verso terzi. All’inizio della polizza deve essere specificato cosa si intende per fabbricato, ed è bene controllare che siano comprese anche tutte le aree comuni, come seminterrati, garage, soffitte, giardini, scale; compresi anche tappezzerie, opere murarie particolari, rivestimenti, serramenti, porte, impianti, antenne. Se il condominio possiede un grande parco, è importante che la polizza di responsabilità civile per danni verso terzi comprenda nello specifico anche queste aree, ed eventuali oggetti di arredo ivi posti: ad esempio fioriere, cancellate, giochi per bambini, alberi, cespugli, viali; altrimenti nel caso in cui, ad esempio, una vettura parcheggiata davanti al condominio venisse danneggiata da un albero del giardino condominiale caduto a causa del maltempo, la polizza non coprirebbe tale sinistro. Controllate anche che siano indicati eventuali risarcimenti in caso di furto, o danni causati dalla rottura accidentale degli impianti.

Copertura assicurativa

Tutte le parti del condominio che non vengono esplicitamente citate nella polizza di assicurazione, non godono di copertura assicurativa; risulta quindi importante negoziare che la gran parte delle parti comuni e degli impianti siano citati nel contratto. Difficilmente una assicurazione copre eventuali danni causati da guerre o occupazioni, ma neppure quelle causate da incuria e disattenzione da parte degli assicurati: se un tubo si rompe e allaga la casa del vicino, l’assicurazione paga; se invece dimenticate un rubinetto aperto e allagate le scale condominiali, pagherete di tasca vostra i danni. Questo tipo di assicurazione paga anche i danni involontariamente subiti da terzi, come ad esempio un tubo rotto che causa allagamento in un appartamento del condominio affiancato al nostro. Spesso le polizze non riportano i risarcimenti dovuti al tempo speso per la ricerca del guasto; poiché a volte tale ricerca può necessitare di alcune ore, è bene valutare di comprendere anche tale clausola nel contratto assicurativo.

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