- 25 febbraio 2014

Acquisto prima casa: agevolazioni

Chi decide di acquistare la prima casa, se residente nel comune in cui si sta comperando, può usufruire di “Agevolazioni prima casa” trattamento in vigore dal 26 aprile 1986. I requisiti per il trattamento agevolato dell’acquisto prima casa, sono che l’acquirente sia residente nel Comune dove si acquista la casa, oppure, se si risiede in altro comune è indispensabile che si cambi la residenza nel comune di acquisto della nuova casa entro 18 mesi dall’atto dell’acquisto. Il beneficio fiscale, per l’acquisto della prima casa consiste in alcuni punti: • Imposta di registro al 3% sul valore di compravendita se l’acquirente è un privato; • Iva al 4% se si acquista da imprese edili; • imposta ipotecaria di 168 euro fisse che del 2%; • imposta catastale fissa di 168 euro fisse che dell’1%. 

Requisiti

Per usufruire delle agevolazioni acquisto prima casa ci sono requisiti che devono essere presenti, come ad esempio non possedere o essere titolari in comunione di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio comunale in cui si acquista la casa. Non si deve altresì essere titolari neppure per quota, anche in regime di comunione legale, di diritti di: proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su di un’altra casa di abitazione già precedentemente acquistata con agevolazioni prima casa. Inoltre, la casa non deve avere caratteristiche di lusso, determinate dai criteri determinati dal D.M. 2 agosto 1969 (G.U. n.218 27 agosto 1969). Le agevolazioni prima casa vincolano per l’impegno di non alienare l’immobile nei cinque anni successivi , pena il decadimento delle agevolazioni e relative sanzioni, unica eccezione, la vendita, che deve essere integrata da un nuovo acquisto immobile entro i 12 mesi successivi. 

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