Acquisto prima casa, agevolazioni 2016-2017

- 18 settembre 2016

Agevolazioni prima casa 2016-2017

Acquisto prima casa agevolazioni 2016-2017: quali sono? Innanzi tutto, le imposte sono più basse. Più specificatamente, nel caso di acquisto da privato (o da impresa, ma con vendita esente da Iva), l’imposta di registro è pari al 2% (con il minimo di 1000 euro), l’imposta ipotecaria fissa è di 50 euro, l’imposta catastale fissa è di 50 euro. Nel caso invece di acquisto da impresa, con vendita soggetta a Iva, l’imposta ipotecaria fissa è di 200 euro, così come l’imposta catastale fissa e l’imposta di registro fissa. Se la cessione è imponibile ad Iva, l’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%. Non solo. La legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti novità in materia: dal primo gennaio, infatti, non è più ostativo il possesso di un’altra abitazione acquistata con i benefici fiscali, purché quest’ultima venga alienata entro un anno. Ciò significa che cambiare casa adesso è molto più semplice, in quanto il presupposto della non titolarità contemporanea di più alloggi acquistati con l’agevolazione potrà essere realizzato in un secondo momento.

Acquisto prima casa agevolazioni e requisiti

La Legge di Stabilità 2016 non ha invece mutato i requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione acquisto prima casa. Innanzi tutto, l’abitazione deve essere situata nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, oppure nel territorio del comune in cui egli svolge la propria attività o, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende. Nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune in cui è situata l’abitazione acquistata deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto. Nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; è inoltre necessario dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa” che si sono susseguite a partire dal 1982.

Agevolazioni acquisto prima casa

Oltre a quelle appena illustrate, ci sono altre agevolazioni relative all’acquisto della prima casa. Dal 2016 non si paga più la Tasi, l’unica eccezione è per le abitazioni di lusso ovvero appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. L’abolizione riguarda sia i proprietari che gli inquilini. Per gli immobili affittati, il locatario paga la quota spettante in base alla delibera Tasi 2015 o, in sua assenza, il 90% del corrispettivo; l’inquilino invece non paga nulla. L’esenzione riguarda anche la casa assegnata al coniuge, ma solo previo provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ancora, l’esenzione spetta sulle pertinenze, ma queste devono essere 3 al massimo e riguardanti classi catastali diverse fra loro. Per le pertinenze escluse dal beneficio bisogna pagare l’Imu con l’aliquota prevista in delibera comunale per la tipologia di immobile. Per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti di primo grado (genitori e figli) è previsto il dimezzamento della base imponibile Imu-Tasi, a patto però che il proprietario non possieda altri immobili a uso residenziale sul territorio nazionale. L’unica eccezione coincide con il possesso dell’immobile di residenza (quindi la prima casa), oltre a quello dato in comodato al parente, purché le due abitazioni siano situate nello stesso Comune.

Agevolazioni per l’acquisto prima casa

Acquisto prima casa agevolazioni 2016-2017: doveroso citare anche il leasing immobiliare abitativo, le cui regole sono state definite proprio dall’ultima Legge di Stabilità. La società di leasing, che può essere una banca o una finanziaria regolarmente autorizzata dalla Banca d’Italia, acquista l’immobile e l’utilizzatore paga un “canone periodico”; una volta versate tutte le quote, è possibile riscattare la casa. Il leasing immobiliare presenta diversi vantaggi: nessuna spesa di istruttoria, nessuna iscrizione di ipoteche, nessun notaio per il possibile futuro acquirente. La presenza del notaio diventa necessaria solo nel caso in cui si decida di riscattare l’immobile. Il leasing immobiliare può anche rappresentare una forma di finanziamento pari al 100% della somma occorrente per l’acquisto della casa: una percentuale impossibile da raggiungere con un mutuo. Un altro vantaggio riguarda gli under 35 con redditi sotto i 55mila euro all’anno: in questo caso i canoni del leasing sono deducibili nella misura del 19% fino a un importo di 8mila euro all’anno e il riscatto finale può essere dedotto fino a un importo di 20mila euro all’anno

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